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Agenzia Derrik Investigazioni
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04/04/2007
L'agenzia DERRIK Investigazioni è on line con la nuova veste grafica.
29/08/2007
Locazione sicura: questo nuovo servizio, è rivolto principalmente alle società immobiliari e ai singoli proprietari che si accingono ad avviare una trattativa di locazione immobiliare. Prima, meglio conoscere. Sono sempre più frequenti i raggiri e gli artifizi messi in atto da gente senza scrupoli. Si tratta di veri e propri professionisti del settore costoro forniscono credenziali e referenze fasulle, spesso usano dei prestanome puliti che fanno da paravento. Il solo vero obbiettivo è di ottenere le chiavi del vostro appartamento per poi farne l'uso che vogliono: sublocazione, casa d'appuntamento, uso improprio dei locali. Per non parlare poi di ritardi o mancati pagamenti, danneggiamenti, insolvenza, ect. ect. Il proprietario dopo essersi accorto del bidone cerca di correre ai ripari, ma è troppo tardi, pertanto ripiega sulla procedura di sfratto sobbarcandosi le ulteriori spese legali, se è fortunato recupera qualcosa, diversamente solo aria fritta e una pacca sulla spalla.
Il servizio offerto dalla nostra agenzia è un pacchetto completo di informazioni e notizie approfondite sulla controparte ad un costo estremamente vantaggioso. Il servizio è già disponibile.
A breve attiveremo il servizio on-line.
04/09/2007
Conoscere: grazie ad lunga esperienza professionale, ci riteniamo al corrente della situazione in cui viviamo, di una società nella quale un operatore privato, commerciale, industriale e informatico deve valutare in tempi brevi la effettiva qualità di una possibile controparte (inquilina, dipendente, socia, collaboratrice, etc.).
Non si tratta di un mero controllo di referenze, che sappiamo spesso puntualmente presentate ed avallate, ma, della necessità di compiere un’azione in grado di fornire una effettiva conoscenza “preventiva”.
Siamo consapevoli dei costi legali e giudiziali di un recupero credito, condizione che interessa ormai ogni settore, un’azione che richiede trattative estenuanti e lunghe attese, che non sempre raggiungono l’esito cercato.
La nostra offerta si propone anche di consentirLe la migliore scelta tra più candidati allo scopo di non incorrere in accettazioni di proposte che possono presto rivelarsi fallaci.
“La formula della informazione preventiva” da noi proposta, non solo si propone di esaminare la credibilità della persona candidata, ma anche quella dei familiari, conviventi e dell’ambiente nel quale la stessa ha in precedenza abitato e operato, poiché spesso la reale controparte può nascondersi dietro un prestanome, il vero interessato. Questo è un dato non solo statistico che emerge dalle numerose richieste di informazioni e di indagini,
quasi sempre, nella fase ultima e repressiva dell’azione di recupero credito.
Anche in questo caso il servizio offerto dalla nostra agenzia è un pacchetto completo di informazioni e notizie approfondite sulla controparte.
Il servizio è già disponibile
A breve attiveremo il servizio on-line.
24/09/2007
Informiamo che la sezione ricerca di informazioni è stata aggiornata. Per ogni servizio è disponibile una descrizione dettagliata e il relativo costo.
27/09/2007
22 nuovi servizi
Diamo comunicazione a tutti i nostri clienti, che da oggi, nella sezione ricerche sono disponibili 22 nuovi servizi creati allo scopo di soddisfare la maggior parte delle esigenze informative.
Sono nati 2 nuovi prodotti: "Singola Informazione" e Pacchetto Informativo (PH).
Inoltre nel contesto di revisione abbiamo applicato una significativa riduzione delle tariffe per ciascun prodotto.
11/12/2007
Consulenza investigativa
Informiamo che a decorrere dal 1 gennaio 2008, saranno introdotte alcune variazioni al listino. La consulenza preliminare che determina l'orientamento investigativo, in base al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, sarà a pagamento. Tutti i servizi di preventivazione on-line rimarranno gratuiti.
15/01/2008
Consulenza investigativa
Informiamo i nostri visitatori che da oggi la consulenza preliminare che determina l'orientamento investigativo, in base al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, sarà a pagamento come da tabella delle tariffe. Qualora l'argomento trattato si tramuti in incarico con conseguente accettazione da parte dell'agenzia, non verrà addebitato alcun costo di consulenza. Tutti i servizi di preventivazione on-line rimarranno gratuiti.
08/02/2008
Mine vaganti o autentici predatori
Alcune riflessioni sul rischio d’impresa.
Come prevenire una crisi economico-fallimentare o d’immagine aziendale, quasi sempre messa in atto da pochi ambiziosi, affamati di denaro e senza scrupoli? Con la sorveglianza sulla persona!
Infatti non esiste analisi migliore che quella di stimare il comportamento di qualcuno, raccogliere elementi di valutazione preventiva, che nessuna statistica, dato contabile, finanziario, fiscale, ambientale, può fornirci.
Il socio di capitale, il finanziatore di un’operazione, colui che vuole proteggere la propria azienda dovrebbe iniziare seriamente a riflettere: una società che sulla carta sembra apparentemente solida, nelle mani di un doppiogiochista, amministratore delegato, direttore acquisti, broker, semplice impiegato, rischia di sgretolarsi in un lampo.
Il settore più colpito sembra essere quello della finanza, delle banche. In effetti sono luoghi dove circola molto denaro. Varrebbe la pena di chiedersi se nel processo produttivo la voce “rischio d’impresa legato al comportamento delle persone” è stata attentamente considerata, forse come il primo dei rischi da tenere sotto controllo.
19/09/2008
Mine vaganti o autentici predatori
Alcune riflessioni sul rischio d’impresa. Come prevenire una crisi economico-fallimentare o d’immagine aziendale, quasi sempre messa in atto da pochi ambiziosi, affamati di denaro e senza scrupoli? Con la sorveglianza sulla persona! Infatti, non esiste analisi migliore che quella di stimare il comportamento di un individuo, attraverso la raccolta di elementi di valutazione preventiva, che nessuna statistica, dato contabile, finanziario, fiscale, ambientale, può fornirci. Il socio di capitale, il finanziatore di un’operazione, colui che vuole proteggere la propria azienda dovrebbe iniziare seriamente a riflettere: una società che sulla carta sembra apparentemente solida, nelle mani di un doppiogiochista, amministratore delegato, direttore acquisti, broker, semplice impiegato, rischia di sgretolarsi in un lampo. Il settore più colpito sembra essere quello della finanza, delle banche. In effetti sono luoghi dove circola molto denaro. Varrebbe la pena di chiedersi se nel processo produttivo la voce “rischio d’impresa legato al comportamento delle persone” è stata attentamente considerata, forse come il primo dei rischi da tenere sotto controllo.
15/12/2008
Addio Ispettore Derrick
L’agenzia Derrik ricorda con emozione nel giorno della scomparsa il noto attore televisivo (Horst Tappert) che ne ha ispirato il nome e nel corso di questi anni ha suscitato una curiosa e simpatica attenzione.
Il nome dell’agenzia ha in effetti preso spunto dalla nota serie televisiva, perché nel nostro modo di intendere l'investigazione privata è stato esempio di un’inquirente credibile e comunicativo.
La scelta del personaggio, corretto sotto ogni profilo, colto e attento alle persone dell’ambito in cui operava, ci è sembrata quella più appropriata per le condivisioni etiche che sempre abbiamo cercato di rispettare.
Lo ricordiamo con l’augurio che altri del settore possano trovare nel personaggio le stesse motivazioni.
24/12/2008
A proposito della crisi finanziaria
Cosa sta accadendo al mondo della finanza?
Dal nostro piccolo osservatorio, abituati alla prevenzione dei rischi, ci domandiamo e chiediamo alle società travolte
dalla crisi finanziaria se hanno tenuto conto della conseguenza delle loro azioni nel momento in cui è iniziato questo
processo di investimenti che le ha poi portate al disastro.
Si tratta di uno stato di incoscienza o di stupidità? Perché, se credevano che la cosa sarebbe durata all’infinito
allora viene da pensare che si trattava di stupidità. Se invece immaginavano ad una speculazione per fare un po’ di soldi,
allora, era chiaro che non sarebbe durata molto. Non si può tirare troppo la corda perché prima o poi si spezza.
Chi doveva controllare questi movimenti? Perché non l’ha fatto? E soprattutto, chi pagherà i danni?
Fatalmente sono mancate
tutte le condizioni: dalle garanzie reali sul credito, ai controlli degli organismi esistenti.
Va bene lo svantaggio economico che molti cittadini degli stati d’Europa si sono addossati all’introduzione dell’euro,
vedi stipendi dimezzati e potere reale d’acquisto non adeguato.
Ma qui si è giocato sulla pelle delle gente che nella maggior parte dei casi cercava solo di comprarsi una casa e
che oggi tira la cinghia per pagare la rata del mutuo, costretta a vendere o nel peggiore dei casi vedersi pignorare l'immobile.
Le cose, in fondo non sono cambiate da 20 o 30 anni fa, se potevi permetterti una spesa lo facevi altrimenti rimandavi.
Oggi si ritiene che sia possibile spendere dei soldi presto e subito, perché c’è qualcuno che te li presta, ma questi
soldi che creano potere d’acquisto nell’immediato sono come i disboscamenti in Amazzonia, rendono il terreno sterile
dove poi non cresce più nulla.
Basta faciloneria nel credito al consumo sregolato: cosa vuol dire chiedi un prestito per sposarti o per andare in vacanza,
come se la gente avesse bisogno di spendere e basta, senza pensare che quei soldi vanno poi restituiti e con gli interessi.
Quanto sta accadendo all’economia mondiale deve anzitutto far riflettere su un tema, cioè sulla responsabilità soggettiva
di persone ed istituti finanziari, nonchè sugli organismi di controllo. Il sistema attuale permette a chi occupa
una posizione di vertice in qualsiasi campo della finanza: amministratore delegato, broker, intermediario finanziario,
intermediario speculativo, intermediario imbroglione, etc. di potere avviare o commutare un sistema, senza in effetti
subire alcun controllo, fintanto che questo non viene scoperto perché truffaldino, ma, quando ciò accade è già troppo tardi:
da ultimo il caso Maddoff, o il Broker francese, o in casa nostra i precedenti casi Cirio e Parmalat.
Questi soggetti sono in grado di immettere nel sistema sano, dei prodotti avvelenati, con l’inganno e per mezzo di
informazioni falsate a regola d’arte. Non si tratta di casualità ma di pianificazione strategica su come abbindolare
e successivamente spennare i polli.
Nel sistema finanziario tutti gli anelli fanno parte della catena e sono capaci di infettare, come un male,
l’intero circuito se non si fa la giusta prevenzione.
Sarebbe necessario attuare un sistema di maggiore controllo, sulle emissioni finanziarie e sui soggetti che operano
in tale sistema, indistintamente, dal più piccolo al grande istituto bancario-finanziario, pena la corresponsabilità
del danno. In questo modo sarebbe garantita la reciprocità di tutte le parti. Non più soggetto intermediario che colloca
il prodotto ma corresponsabile nella vendita dello stesso. E chi ha un dubbio incarica un soggetto terzo di verificare.
La nostra agenzia è specializzata in attività di due diligence. Essa identifica attraverso il processo investigativo
l’analisi del valore e delle condizioni di un'azienda, o di un ramo di essa, per la quale vi siano intenzioni di
acquisizione o investimento.
L’indagine, consiste nell’analisi di tutte le informazioni relative alla persona fisica o giuridica in questione
e ai suoi componenti (soci) con particolare riferimento alla struttura societaria e organizzativa,
alla effettiva solidità patrimoniale, alle referenze di chi conosce bene il soggetto.
Sono presi in considerazione anche fattori insignificanti che spesso appaiono come i più scontati, sui quali è eseguito un
riscontro di natura oggettiva, con approfondimenti cartacei e visivi laddove necessario.
L’esito finale restituisce una valutazione approfondita chiara e trasparente.
16/01/2009
Codice Deontologico
Dal 1 gennaio 2009 è entrato in vigore il nuovo codice deontologico per avvocati e investigatori privati sulle nuove norme di comportamento da adottare in ambito professionale
(deliberazione 06.11.2008 n° 60 , G.U. 24.11.2008).
Le norme, in parte, richiamano quelle già menzionate nell’autorizzazione n. 6/2007 al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati - 28 giugno 2007 (G.U. n. 196 del 24 agosto
2007 - supp. ord. n. 186).
Il neo “Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria”,
costituisce un’importante tappa nel percorso legislativo di chiarificazione e definizione delle regole di comportamento per tutti coloro che svolgono l’attività di investigazioni private.
Le nuove regole di condotta:
Avvocati e investigatori privati potranno informare la clientela una tantum, anche oralmente in modo semplice e colloquiale sull'uso che verrà fatto dei loro dati personali. L'informativa scritta
potrà anche essere affissa nello studio o pubblicata sul sito web.
Il codice specifica che sia gli avvocati che gli investigatori privati devono adottare adeguate misure di sicurezza dei sistemi informatici per evitare accessi abusivi o furti di dati e custodire con
cura fascicoli e documentazione, in modo da evitare che personale non autorizzato o estranei possano prenderne visione.
Gli avvocati, in particolare, devono fornire anche concrete istruzioni al personale di studio affinché si pongano speciali cautele in caso di utilizzo di registrazioni audio/video, di tabulati telefonici,
di perizie ecc. e devono vigilare affinché si eviti l'uso ingiustificato di informazioni che potrebbero comportare gravi rischi per il cliente. Atti e documenti, una volta estinto il procedimento o il
mandato, possono essere conservati in originale o in copia, solo se risultino necessari per altre esigenze difensive della parte assistita o dell'avvocato.
Gli investigatori, da parte loro, non possono intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati. Le investigazioni sono lecite solo se l'incarico è
conferito per iscritto da un difensore o da un altro soggetto. L'incarico ricevuto va eseguito personalmente: ci si può avvalere di altri investigatori privati se nominati all'atto del conferimento
oppure successivamente purché tale possibilità sia stata prevista. Conclusa l'attività investigativa, e comunicati i risultati al difensore o a chi ha conferito l'incarico, i dati raccolti devono essere
cancellati. L'archivio deve essere periodicamente controllato e contenere solo informazioni pertinenti ed indispensabili.
Il rispetto del codice costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali.
9/02/2009
Codice Penale - Legge anti-stalking
Sarà considerato reato contro la libertà morale il reato di stalking per il quale la sanzione oscillerà tra i sei mesi e i quattro anni di carcere, salvo un
aggravamento di pena fino a due terzi in caso di recidiva, fino alla metà (con procedibilità d'ufficio) se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle circostanze aggravanti
di cui all'articolo 339 c.p..
La Commissione Giustizia ha, infatti, adottato nella seduta del 14 novembre il testo unificato in tema di misure contro gli atti persecutori e omofobia, che inserisce nel nostro codice penale dopo
l'articolo 612 (Minaccia) e quindi nella sezione "Delitti contro la libertà morale" l'articolo 612- bis (Atti persecutori). "...Una forma specifica di minaccia.
La ragione della scelta è stata efficacemente spiegata, nel corso di un convegno tenutosi nell’Aula magna del Palazzo di Giustizia di Milano, lo scorso inverno, dal Cons. dott. Giuseppe Creazzo, vicecapo dell’Ufficio legislativo
el Ministero di Giustizia: una volta di fronte al problema di rendere la condotta punibile tipizzata ed esente da censure di incostituzionalità, di fronte ad una innegabile e complessa gamma di
comportamenti possibili, si è optato di mutuare i concetti abbondantemente specificati dalla giurisprudenza su molestie e minacce, e quindi sugli effetti che provocano sulla vittima.
La norma quindi richiede, perché sussista il reato, una serie di atti a contenuto vessatorio o minaccioso, che abbiano l’effetto di provocare un turbamento delle condizioni di vita, uno stato di soggezione,
un grave disagio psichico o fisico o un giustificato timore per la sicurezza personale della vittima o le persone care".(Avv. Alessia Sorgato – Foro di Milano).
Per la nuova fattispecie di reato è prevista la procedibilità a querela della persona offesa, fatta salva, tuttavia, la procedibilità d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi
in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio.
STALKING TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
La vittima della condotta persecutoria può presentare all'autorità competente la richiesta di diffida all'autore della stessa. Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo
di reiterazione del reato, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti persecutori. Se nonostante la
diffida formale l'indagato commette nuovi atti persecutori espressamente denunciati all'autorità, il reato è perseguibile d'ufficio e la pena detentiva è aumentata fino a sei anni.
Inoltre gli atti persecutori, di cui alla fattispecie in questione, divengono circostanza aggravante per i reati di violenza sessuale e di omicidio.
In ordine ai reati di omofobia il provvedimento prevede, altresì, all'articolo 3 modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654 ed al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, riconoscendo accanto alla già
sanzionata discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identita di genere.
TESTO UNIFICATO
MISURE CONTRO GLI ATTI PERSECUTORI E LA DISCRIMINAZIONE FONDATA SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE O SULL'IDENTITÀ DI GENERE
Art. 1.
(Modifiche al codice penale).
1. Dopo l'articolo 612 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio
psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela
della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso da persona già condannata per il delitto di cui al primo comma.
La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.
Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio.
Art. 612-ter. - (Diffida). - La persona che si ritiene offesa da condotta che può presentare gli elementi del reato di cui all'articolo 612-bis può presentare all'autorità competente richiesta di diffida
all'autore della stessa.
Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato di cui all'articolo 612-bis, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico
ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti persecutori.
La diffida è notificata all'indagato con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.
Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti persecutori espressamente denunciati all'autorità, il reato è perseguibile d'ufficio e la pena detentiva prevista dal primo comma
dell'articolo 612-bis è aumentata fino a sei anni.».
2. All'articolo 577 del codice penale, primo comma, dopo il numero 4), è aggiunto il seguente: «5) a seguito degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis».
3. All'articolo 609-ter del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «La pena è della reclusione da quattro a quattordici anni se il fatto è commesso in seguito ad atti
persecutori di cui all'articolo 612-bis».
Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura penale).
1. All'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,».
2. All'articolo 392, il comma 1-bis, la parole 609-bis è aggiunta la seguente: «612-bis».
3. Al comma 5-bis dell'articolo 398 dopo la parola: «609-octies» è aggiunta la seguente: «612-bis».
4. Al comma 4-ter dell'articolo 498 dopo la parola: «609-octies» è aggiunta la seguente: «612-bis».
5. Dopo l'articolo 282-bis è inserito il seguente: «Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di
avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona
offesa o da persone con questa conviventi.
3. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni,
e ai servizi socio-assistenziali del territorio».
Art. 3.
(Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654 ed al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).
1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;
b) al comma 1, lettera b), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;
c) al comma 3, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».
2. La rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituita dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza
per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle
seguenti: «, religioso o motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».
4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo le parole: «comma 1,» sono inserite
le seguenti: «ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 609-bis del codice penale,».
11/03/2009
Codice Penale - Legge anti-stalking
Il Presidente della Repubblica ha emanato il Decreto-Legge 23 febbraio 2009 nr. 11 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale,
nonche' in tema di atti persecutori".
(GU n. 45 del 24-2-2009 )
Proposto dai ministri per le Pari Opportunità, Mara Carfagna, e della Giustizia, Angelino Alfano sulle "Misure contro gli atti persecutori" e le "Molestie insistenti",
più brevemente definito "STALKING".
E' stata approvata in tempi rapidissimi la Legge che punisce penalmente gli atti persecutori contro la libertà morale dell'individuo.
Si tratta del reato di stalking per il quale la sanzione oscillerà tra i sei mesi e i quattro anni di carcere, salvo un aggravamento di pena fino a due terzi in caso di recidiva,
fino alla metà (con procedibilità d'ufficio) se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 339 C.P.
28/01/2010
Pregi e difetti della nuova Legge sullo Stalking
Questa opinione non vuole essere una critica, la legge sullo stalking funziona molto bene, quello che non funziona sono i tempi della burocrazia, talvolta eccessivamente lunghi
per sopprimere il reato e non sempre si riesce a salvare la vittima.
A 4 mesi dall’entrata in vigore della Legge, abbiamo assistito a numerosi arresti per il reato di stalking.
Molti di questi si sono verificati con procedibilità d’ufficio o a querela della persona offesa, questo vuol dire che l’ammonimento (circostanza prevista dalla legge) è stato preso
in considerazione poche volte o non è stato necessario per la gravità dei casi.
Proprio per questa ragione, in presenza di persecutori facinorosi o presunti tali, occorre una maggiore attenzione circa la valutazione del singolo caso.
Inoltre, è indispensabile istruire bene la vittima con una corretta informazione sui pericoli reali ai quali potrebbe andare incontro e sulle eventuali precauzioni da adottare.
Diversamente, laddove si ritiene necessario perché circostanziato da fatti inconfutabili: precedenti denunce, sms di minaccia, etc, intervenire con misure di protezione adeguate.
Non si può abbandonare la vittima a se stessa, in balia del suo aguzzino fintanto che quest’ultimo non commetta un reato più grave.
Possibili interventi di assistenza alla vittima potrebbero essere: la collocazione in un luogo sicuro, l’accompagnamento di protezione, o altri provvedimenti di tutela,
quantomeno sino alla conclusione dell’iter giudiziario con l’arresto del persecutore.
22/04/2010
Le agenzie investigative, cosa e cambiato nell’era di internet (mail, sms, social network …)
L’approccio con l’investigatore privato, nella storia, si è sempre basato su un rapporto discrezionale tra cliente e professionista.
Con l’avvento delle nuove tecnologie, le persone percepiscono una maggiore interattività, in quanto è cambiato radicalmente il modo di comunicare e di interpretare le azioni: se prima si chiedeva un appuntamento per esporre il problema, oggi si va subito al punto, e che punto!!
Si è saltati direttamente alle conclusioni di quello che interessa.
Spesso però queste richieste non coincidono affatto con una legalità giuridica, ne risolvono il problema. Ad esempio le richieste più frequenti sono: precedenti penali, intestazione di un cellulare, tabulati telefonici, intercettazione telefonica, elenco dei rapporti bancari, redditi, rapporto di lavoro, posizione Inps etc.
Tutte le volte che arriva in agenzia una richiesta di questo genere, ci chiediamo se le persone hanno per caso visto troppi film. Una cosa è certa, l’immaginazione non manca.
Il problema in realtà è un altro, è che il nuovo modo di comunicare ha in qualche modo distorto la realtà delle cose, per cui si è portati a credere che tutto sia fattibile.
Qui però non si sta parlando di chattare su facebook o scambiarsi dei messaggi, qui si sta parlando di richieste che si richiamano a delle regole giurisprudenziali che non possono essere cambiate a proprio piacimento.
Pertanto se un’attività è considerata illegale dal nostro ordinamento rimane illegale.
Se avete necessità di rivolgervi ad un investigatore privato per richiedere dei servizi, non anticipate la soluzione del problema e basta, ma chiedete un consiglio su cosa l’agenzia investigativa può offrire.
Il fai da te in questo settore non funziona, anzi, spesso, procura solamente dei guai poiché l’azione fine a sé stessa, essendo illegale, innesca altri reati dalle conseguenze spiacevoli.
Soltanto l’esperienza dell’investigatore privato è in grado di offrire consigli appropriati e di orientare il cliente verso una legalità altrimenti dubbia.
In conclusione il suggerimento è questo:
In conclusione il suggerimento è questo:
chiamate, chiamate, chiamate oppure scriveteci e chiedete un consiglio, vi sarà data una risposta senza alcun impegno.
Agenzia DERRIK Investigazioni: Investigatore privato servizi di investigazione per aziende e privati Milano Bergamo Brescia Monza
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